P R E A M B O L O
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i
membri della famiglia umana, i loro diritti, uguali ed inalienabili,
costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace
nel mondo;
Considerato che il disconoscimento ed il disprezzo dei diritti
dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza
dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano
della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal
bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano
protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia
costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la
tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti
amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli Nazioni Unite hanno riaffermato nello
Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità
e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo
e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un
migliore tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli stati membri si sono impegnati a perseguire, in
cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste
libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di
questi impegni;
L'ASSEMBLEA GENERALE PROCLAMA:
la presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come
ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni,
al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo
costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere,
con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di
queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di
carattere nazionale ed internazionale, l'universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri,
quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
- Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e
diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire
gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
- Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà
enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna per
ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di
opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale,
di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
- Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello
statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del
territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia
indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non
autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
- Ogni individuo ha diritto alla vita, alle libertà ed alla
sicurezza della propria persona.
- Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di
servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite
sotto qualsiasi forma.
- Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a
trattamento o a punizione crudele, inumani o degradanti.
- Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della
sua personalità giuridica.
- Tutti sono uguali dinanzi alla legge, e hanno diritto, senza
alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge.
Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione
che violi la presente Dichiarazione, come contro qualsiasi
incitamento a tale discriminazione.
- Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso
a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti
fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
- Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto
o esiliato.
- Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad
un'equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e
imparziale, al fine della determinazione dei sui diritti e dei suoi
doveri, nonché‚ della fondatezza di ogni accusa penale che gli
venga rivolta.
- Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a
che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un
pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie
necessarie per la sua difesa.
- Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo
od ommissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non
costituisce reato secondo il diritto interno o secondo il diritto
internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena
superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato
commesso.
- Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua
casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della
sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla
legge contro tali interferenze o lesioni.
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di
residenza entro i confini di ogni Stato.
- Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il
proprio, e di ritornare nel proprio paese.
- Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi
asilo dalle persecuzioni.
- Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia
realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai
fini e ai principi delle Nazioni Unite.
- Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
- Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
- Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di
fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza,
cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al
matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
- Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e
pieno consenso dei futuri coniugi.
- La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e
ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
- Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale
o in comune con altri.
- Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
proprietà.
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza
e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di
religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o
in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o
il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e
nell'osservanza dei riti.
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di
espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la
propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a
frontiere.
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di
associazione pacifica.
- Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
- Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio
paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente
scelti.
- Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza
ai pubblici impieghi del proprio paese.
- La volontà popolare è il fondamento dell'autorità di governo;
tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere
elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto
segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
- Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla
sicurezza sociale, nonché‚ alla realizzazione, attraverso lo
sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con
l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici,
sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero
sviluppo della sua personalità.
- Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta
dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla
protezione contro la disoccupazione.
- Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale
retribuzione per eguale lavoro.
- Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia
un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se
necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
- Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di
aderirvi per la difesa dei propri interessi.
- Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo
in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie
periodiche retribuite.
- Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a
garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con
particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario,
all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari,
ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, ma
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